Statuto AMBI
Costituzione e sede
Art. 1 – Costituzione e sede
E’ costituita l’Associazione denominata “AMBI – Associazione Mediterranea Bettofili Italiani”, in breve “AMBI”. l’ AMBI ha sede fisica in Lamezia Terme(88046) – Via degli Uliveti,51.
Dello Scopo e dell’oggetto sociale
Art. 2 – Scopo sociale
Il AMBI ha come scopi statutari:
a) incrementare e valorizzare L’allevamento a scopo selettivo e conservativo del betta splendens e di tutto il suo genere a livello regionale e statale
b) Stimolare approfondire e svolgere attività di ricerca nel campo dell’acquariofilia con indirizzo specifico del genere betta in ambito locale e nazionale
c) promuovere incontri aperti anche a non aderenti al AMBI, in cui si discuta e si stimoli la riflessione in merito alle materie di cui ai punti a) e b)
E’ esclusa dagli scopi del AMBI ogni e qualsiasi finalità di lucro.
Art. 3 – Oggetto sociale
Al fine di perseguire gli scopi sociali, L’ AMBI ha come oggetto sociale l’attività di approfondimento, di ricerca e di diffusione delle informazioni nel campo dell’acquariofilia con riferimento specifico al betta splendens ed il suo genere. Utilizza a tale scopo ampiamente e diffusamente internet per la diffusione delle proprie idee e per l’approfondimento delle tematiche connesse tra soci ed interessati..
AMBI propone un innovativo e moderno modo di fare gruppo con una forte utilizzazione del mezzo tecnologico nelle varie fasi di attività del gruppo.
La partecipazione alle attività svolte dal AMBI è libera e aperta a tutti gli Associati.
Il AMBI potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria e comunque opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, comprese le compravendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipula di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fideiussioni e altre malleverie.
L’AMBI, al fine di perseguire gli scopi sociali, potrà diffondere con i mezzi ritenuti più opportuni, i risultati e le informazioni derivanti dalle ricerche come al punto b) dell’Art. 2, sia che esse provengano da Soci del AMBI che da terzi.
Il AMBI mantiene ed estende contatti con aziende, enti, scuole, comunità, altre associazioni culturali e più in generale con ambienti di lavoro o di svago mediante delegati opportunamente scelti i quali, sensibili al problema della funzione culturale dell’attività di ricerca nel campo dell’acquariofilia, provvedono alla diffusione dell’attività svolta dal AMBI stesso.
È fatto assoluto divieto, salvo diversa disposizione di Legge, di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, anche in modo indiretto.
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Degli Associati e delle quote
Art. 4 – Associati e vita associativa
Il AMBI è composto di Soci Fondatori, Soci Ordinari, che possono essere persone fisiche, giuridiche o altri enti. Possono essere Soci del AMBI tutti coloro che ne condividano e ne accettino le finalità istituzionali e le relative modalità di attuazione, senza distinzione di età, sesso e condizione sociale.
Il numero dei Soci è illimitato; qualunque cittadino può aderire al AMBI.
Per essere ammessi al AMBI è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza, recapito telefonico, e-mail o equivalente, nonché eventuali altri dati utili a AMBI per l’espletamento dei propri servizi offerti;
b) dichiarare di attenersi alle norme del presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali.
È esclusa ogni limitazione ai diritti propri del Socio, sia in relazione alla categoria di appartenenza, sia in funzione di un’eventuale partecipazione temporanea alla vita associativa. In ogni caso, è richiesto al Socio di partecipare attivamente alla vita associativa, nei limiti delle sue disponibilità e propensioni.
Tutti i Soci hanno uguali diritti; in particolare nessun Socio potrà vantare maggiori diritti rispetto ad altri Soci in funzione:
a) di una sua più intensa partecipazione alla vita associativa rispetto ad altri Soci;
b) di eventuali versamenti di contributi supplementari;
c) dell’aver messo a disposizione del AMBI beni propri di varia natura in modo temporaneo o permanente.
Art. 5 – Adesione e quota associativa
L’accettazione della domanda di ammissione dà diritto di ricevere la tessera sociale.
E’ compito del Consiglio Direttivo del AMBI il ratificare tale ammissione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, anche mediante comunicazione firmata dal Segretario
I Soci sono tenuti:
a) al pagamento della quota di iscrizione e delle quote annue;
b) all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese quelle relative ad eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibile.
Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci
I Soci hanno diritto di frequentare i locali del AMBI sia fisico che virtuale ( sito internet ) e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dal AMBI stesso in qualunque form
a.
Per l’attività svolta non compete ai Soci alcuna retribuzione.
Nessuna carica è retribuita nell’ambito degli Organi Direttivi. Il Consiglio Direttivo può tuttavia stabilire e concedere il rimborso delle spese sostenute da Soci o Consiglieri incaricati di svolgere qualunque tipo di attività in nome e per conto dell’Associazione.
Nell’ipotesi in cui il AMBI dovesse promuovere iniziative che comportino più intense attività e/o rapporti di collaborazione con il AMBI da parte di Associati o Consiglieri, queste saranno regolamentate da specifiche convenzioni che definiranno l’aspetto economico dei rispettivi impegni.
Art. 7 – Decadenza, esclusione e rinuncia
Le cause di esclusione e/o di decadenza da Socio sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che dovrà redigere apposita relazione motivata.
L’esclusione e/o la decadenza da Socio sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e con voto segreto.
L’esclusione e/o la decadenza da Socio deve aver luogo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, per i seguenti motivi:
a) quando i Soci non abbiano rispettato le disposizioni del presente Statuto, i regolamenti interni o le deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
b) quando i Soci si rendano morosi nel pagamento della quota d’iscrizione o delle quote sociali senza giustificato motivo;
c) ove i Soci, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
I Soci esclusi per morosità potranno, per mezzo di domanda, essere riammessi pagando una nuova quota d’iscrizione.
Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di Socio. Il Socio che intende recedere deve comunicare la propria dichiarazione di recesso al Consiglio Direttivo.
Il Socio decaduto, Deceduto od escluso o gli eredi o legatari del Socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote associative e degli altri contributi eventualmente versati al AMBI; più in generale, non hanno alcun diritto sul patrimonio o su qualsiasi altro bene di qualsiasi natura di proprietà del AMBI.
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Degli Organi e dell’Associazione
Art. 8 – Organi dell’Associazione
Sono organi del AMBI:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere.
Art. 9 – Assemblea
L’Assemblea dei Soci è organo sovrano per qualunque decisione circa l’indirizzo dell’attività sociale del AMB nonché per le modifiche all’Atto Costitutivo.
L’Assemblea, composta da tutti i Soci, è Ordinaria o Straordinaria.
I compiti dell’Assemblea Ordinaria sono:
a) approvare il Rendiconto Economico e Finanziario annuale ed altri eventuali documenti contabili;
b) richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri, qualora si ravvisino irregolarità nella gestione del AMBI;
c) eleggere i membri designati a ricoprire cariche nel Consiglio Direttivo;
d) eleggere la commissione elettorale, composta da almeno due membri, che controlla lo svolgimento delle elezioni;
e) discutere ed analizzare le attività sociali svolte nell’anno precedente ed approvare le eventuali proposte dei partecipanti in ordine allo sviluppo dell’attività sociale stessa;
f) approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo.
I compiti dell’Assemblea Straordinaria sono:
a) approvare modifiche statutarie;
b) deliberare l’acquisto di beni immobili, mobili registrati ovvero il rilascio di garanzie;
c) deliberare lo scioglimento del AMBI;
d) deliberare quant’altro non di competenza dell’Assemblea Ordinaria.
L’assemblea potrà stabilito un luogo di adunanza, accettare la partecipazione, alle varie discussioni , qualora vi fosse a disposizione la tecnologia necessaria ( video conferenza ) , i soci Che si avarranno di tale tecnologia, saranno conteggiati come presenti e conserveranno e potranno esprimere il diritto di voto al pari dei presenti.
Art. 10 – Validità della convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea, tanto Ordinaria quanto Straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questo lo ritenga opportuno o necessario e, comunque, almeno una volta all’anno in sede ordinaria per l’approvazione dei rendiconti.
L’Assemblea, tanto Ordinaria quanto Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 giugno successivo. L’Assemblea Ordinaria può altresì essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno un decimo di tutti i Soci.
L’Assemblea Straordinaria può altresì essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno un quinto di tutti i Soci. L’Assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui ne viene richiesta la convocazione.
La convocazione dell’Assemblea, tanto Ordinaria quanto Straordinaria, è effettuata con avviso scritto da inviare a ciascun Socio per posta ordinaria o con mezzi informatici o attraverso indicazioni su proprie pubblicazioni o siti , almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea. La convocazione deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’Assemblea.
Le Assemblee, tanto Ordinarie quanto Straordinarie, sono valide in prima convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei Soci iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche nello stesso giorno della prima convocazione, purché l’ora della seconda convocazione sia fissata a distanza di almeno un’ora da quella della prima convocazione.
Art. 11 – Diritto di voto
Hanno diritto di voto nell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria tutti i soci maggiorenni che risultino in regola con l’iscrizione all’Associazione.
La partecipazione alle Assemblee è ammessa mediante delega scritta rilasciata da un Socio ad un altro Socio.
Ogni Socio delegato non può rappresentare più di cinque deleganti.
Art. 12 – Deliberazione dell’Assemblea
Per le votazioni nelle Assemblee si procederà con il sistema del voto per testa ovvero “una testa – un voto”, principio contenuto nell’art. 2532 c. 2 C.C., a prescindere quindi dal valore della quota associativa.
Le votazioni avranno luogo per alzata di mano; la votazione sarà indetta a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta al meno uno dei votanti presenti. Le deliberazioni sia in sede ordinaria che straordinaria vengono assunte a maggioranza dei votanti presenti.
Le deliberazioni relative all’elezione degli organi del AMBI, alle modifiche statutarie o allo scioglimento del AMBI vengono assunte con il voto favorevole dei tre quinti dei votanti presenti.
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono iscritte su apposito libro dei verbali.
Art. 13 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea Ordinaria ed è composto da un minimo di tre Consiglieri eletti fra i Soci.
Ciascun Socio di maggiore età, iscritto al AMBI da almeno sei mesi, può essere liberamente eletto alla carica di Consigliere del AMBI stesso.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica sei anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente e la convocazione delle riunioni potrà essere effettuata anche telefonicamente o a mezzo di strumenti telematici (fax e/o posta elettronica).
Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video, strumenti telematici (teleconferenza e/o posta elettronica), a condizione che li Presidente della riunione e il Segretario si trovino nello stesso luogo onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale, che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.
Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività culturale svolta dal AMBI per il conseguimento dei propri fini socioculturali.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo si adottano a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Le dimissioni di metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell’intero Consiglio. Il Consiglio può cooptare altri membri fino ad un massimo della metà dei suoi componenti.
Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo compete la gestione dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri.
Sono compiti del Consiglio Direttivo in particolare:
a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
b) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) redigere i bilanci;
d) formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea;
e) favorire la partecipazione dei Soci alle attività del AMBI;
f) predisporre il Rendiconto Economico e Finanziario annuale e ogni altro documento contabile relativo all’attività svolta, da presentare all’Assemblea ordinaria;
g) deliberare l’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
h) predisporre eventuali regolamenti interni;
i) deliberare circa l’ammissione, il recesso o la decadenza dei Soci;
j) altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell’Associazione.
Art. 15 – Il Presidente , il Vicepresidente
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in seno al Consiglio Direttivo.
Nell’esercizio delle funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Il Presidente ha la legale rappresentanza del AMBI, convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività del AMBI.
Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, di cui firma gli atti. È autorizzato a riscuotere da Enti Pubblici e Privati contributi di ogni natura, rilasciandone quietanza; è altresì autorizzato ad effettuare pagamenti per i beni acquistati e per i servizi ricevuti dal AMBI, aprire, chiudere, movimentare, anche mediante delega ad uno o più componenti del Direttivo, conti correnti bancari e/o postali intestati all’associazione.
Art. 16 – Il Segretario ed il Tesoriere
Il Segretario:
si occupa della corrispondenza in arrivo e in partenza, provvede alla tenuta del libro Soci tenendone aggiornato lo schedario;
redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle Assemblee degli associati, curando di sottoscriverli unitamente al Presidente.
Il Tesoriere:
provvede alla regolare tenuta del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti l’attività economica del AMBI;
cura la compilazione dei rendiconti annuali e li consegna al Consiglio Direttivo, che ne valuterà la corretta tenuta contabile e legale.
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Disposizioni generali
Art. 17 – Rendiconti consuntivi e prenventivi – Esercizio finaziario
Il Tesoriere provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario annuale, che sarà sottoposto all’esame del Consiglio Direttivo.
Il contenuto del rendiconto deve essere chiaro e trasparente; dovrà evidenziare le entrate e le spese generali, oltre a quelle relative alle attività di raccolta fondi di cui all’art.18.
Il rendiconto annuale economico e finanziario è sottoposto dal Consiglio Direttivo all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci; al rendiconto sarà allegata una relazione illustrativa delle risultanze contabili.
Il rendiconto deve essere approvato entro sei mesi dal termine dell’anno solare cui si riferisce il rendiconto stesso.
Il rendiconto e la relazione illustrativa saranno iscritti negli appositi libri dei verbali in modo che ciascun Socio ne possa prendere opportuna visione.
L’Assemblea delibera la predisposizione del bilancio preventivo, qualora lo ritenga necessario in relazione alle dimensioni raggiunte dall’attività svolta dal AMBI, ovvero qualora lo ritenga comunque opportuno. La redazione del preventivo è a cura del Consiglio Direttivo e del Tesoriere.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, salvo il caso di scioglimento del AMBI.
Art. 18 – Finanziamento dell’Associazione
Le entrate necessarie per la copertura delle spese sostenute o da sostenere per il funzionamento del AMBI sono le seguenti:
a) quote ordinarie e volontarie dei Soci;
b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
c) erogazioni e contributi conseguenti a stanziamenti dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e di altri Enti Pubblici e/o Privati;
d) entrate derivanti da eventuali attività commerciali esercitate, i cui proventi devono essere utilizzati per finanziare l’attività istituzionale principale.
e) entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali, anche a seguito dell’offerta ai sovventori di beni o servizi di modico valore, purché questi siano offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Art. 19 – Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio del AMBI è costituito dalle entrate derivanti dalle contribuzioni dei Soci Fondatori versate alla costituzione del AMBI, dalle altre entrate di cui all’art.18 e dai beni e diritti che con le entrate sono stati acquistati o acquisiti per il raggiungimento degli scopi sociali.
Entra a far parte del patrimonio del AMBI ogni forma di ricerca e/o informazione, scritta o registrata magneticamente o con altre forme, inerente i campi di ricerca relativi alla bettofilia e di riflesso all’acquariofilia, svolte dai propri Associati e volte all’aumento e alla diffusione della cultura acquariofila e bettofila. Il AMBI darà ampia diffusione a queste informazioni tramite i mezzi a sua disposizione, come, ad esempio, il Notiziario e la rete telematica e internet.
Il patrimonio del AMBI comprende anche la biblioteca e la videoteca con titoli originali di produzione AMBI; queste comprendono anche le informazioni e le notizie diffuse tramite riunioni periodiche e manifestazioni la cui partecipazione è aperta ai Soci e non.
Il AMBI sarà libero di diffondere queste informazioni tra i propri Soci e simpatizzanti per incrementare la cultura acquariofila e bettofilia, come al punto b) dell’Art. 2.
.Art. 20 – Scioglimento
Lo scioglimento del AMBI è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei Soci presenti in Assemblea e con diritto di voto.
L’Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
In caso di scioglimento del AMBI, tutto il patrimonio dello stesso sarà devoluto ad altre organizzazioni che perseguono finalità uguali o simili o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla Legge, ovvero sarà diversamente devoluto fatta salva diversa disposizione di Legge.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle Leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica